(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento del minore riconosciuto da entrambi i genitori naturali non può essere negato nè ridotto in considerazione ed a compensazione di precedenti elargizioni che il genitore obbligato al pagamento abbia effettuato per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista di ulteriori esigenze del figlio.