(massima n. 1)
In tema di falsitą in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilitą del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsitą, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).