(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1453 c.c. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempire può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche del giudizio d'appello, in deroga agli artt. 183, 184, 345 c.p.c., sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi e quindi degli inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria.