(massima n. 1)
La destinazione a funzioni monocratiche dibattimentali di magistrato che non abbia esercitato — come prescritto dall'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, inserito dall'art. 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479 — per almeno tre anni funzioni collegiali non integra un vizio attinente alla capacità del giudice e, pertanto, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p., atteso che la violazione di disposizioni riguardanti l'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici, ricade nella disciplina di cui all'art. 33, comma 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui inosservanza, da assimilare a quella delle disposizioni in materia tabellare, comporta mera irregolarità.