(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, la circostanza che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, né attiene alla capacità del giudice — che ove si configuri come difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale integra, ex art. 178 lett. a), c.p.p., una nullità di ordine generale assoluta ed insanabile — in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art. 33, comma 2, c.p.p.