(massima n. 1)
Le irregolaritą in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacitą del giudice, con conseguente nullitą ex art. 178, lett. a) c.p.p., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto una mera irregolaritą il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a latere di una Corte d'assise, gią trasferiti ad altro ufficio, per consentire la definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo la celebrazione del dibattimento).