(massima n. 1)
La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra non attiene alla giurisdizione, ma piuttosto alla competenza interna, e, pertanto, non si considera afferente alla capacitą del giudice, ai sensi dell'art. 33 c.p.p., salva l'ipotesi che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita extra ordinem. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non integri alcuna violazione processualmente rilevante la circostanza che la sezione assegnataria di un processo trasmetta direttamente gli atti ad altra sezione in applicazione dei nuovi ed oggettivi criteri di assegnazione contenuti nel sopravvenuto provvedimento tabellare del Presidente del Tribunale).