(massima n. 1)
È inammissibile la denuncia di conflitto di competenza non presentata per iscritto. (Nella specie, di essa si dava atto solo nell'ordinanza del giudice di merito che aveva rimesso gli atti alla Cassazione, peraltro senza precise indicazioni sui diversi giudici che avrebbero preso cognizione dello stesso fatto addebitato al denunciante).