(massima n. 2)
La mancata proposizione dell'impugnazione avverso il rigetto di un'eccezione attinente all'efficacia della misura cautelare applicata determina l'immutabilità della decisione, ancorché affetta da errori di diritto o viziata da nullità insanabili e rilevabili d'ufficio. (Fattispecie in cui non era stata impugnata l'ordinanza del Gip con cui veniva rigettata l'istanza di scarcerazione per decorso del termine di cui all'art. 27 c.p.p., sul presupposto dell'inapplicabilità di tale norma - di portata generale - all'ipotesi di declaratoria d'incompetenza pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento cautelare).