(massima n. 1)
Dichiarata dal giudice, all'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto territorialmente competente, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo, ricorrendo nella specie un'ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.p., sia pure realizzato, tecnicamente, per il tramite del P.M.