(massima n. 1)
L'inefficacia della misura coercitiva disposta dal giudice dichiaratosi incompetente č la sola conseguenza che la legge fa discendere dall'inutile decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p., ma tale inefficacia non impedisce al giudice competente per il procedimento di provvedere successivamente in modo autonomo all'applicazione della misura coercitiva sulla base degli stessi elementi. Inoltre, nel caso in cui il giudice competente ometta di disporre la liberazione in riferimento alla misura divenuta inefficace, tale omissione incide esclusivamente sulla legittimitā della custodia cautelare nel tempo eventualmente intercorrente tra la cessazione dell'inefficacia dell'originaria misura coercitiva e la nuova, ma non influisce sulla legittimitā dell'ordinanza con cui č stata applicata la nuova misura.