(massima n. 1)
Nell'ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari o casi a questo assimilabili il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente, secondo le nome del codice di rito che disciplinano la competenza, mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato a norma dell'art. 27 del nuovo codice di procedura penale dal giudice, al quale gli atti del processo sono stati trasmessi, per competenza, ai sensi della legge istitutiva del nuovo ufficio giudiziario. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza del G.I.P. che aveva respinto istanza di scarcerazione, proposta ai sensi dell'art. 27 citato).