(massima n. 1)
Ai fini della caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente a norma dell'art. 27 c.p.p., il termine di venti giorni ivi previsto decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti, e non giā da quella di effettiva trasmissione degli atti, che č incombente meramente esecutivo dell'ordine di trasmissione.