(massima n. 1)
La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria d'incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge (Fattispecie in cui il P.M. presso il Gip competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare ha trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p., essendo il procedimento a carico di un magistrato in servizio presso il distretto di provenienza, senza che quest'ultimo Gip reiterasse la misura già disposta, in assenza di una declaratoria di incompetenza da parte del primo giudice).