(massima n. 1)
La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso un giudice al P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, né vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria di incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 c.p.p. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge. (Nella specie, in cui il P.M. presso il Gip competente, secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare aveva trasmesso gli atti al P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell'art. 51 comma terzo bis c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che non vi fosse spostamento di competenza del giudice di riesame).