(massima n. 1)
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'imputato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone la custodia cautelare in carcere ex art. 27 c.p.p., non determina la nullitą del provvedimento, qualora si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l'interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento de libertate.