(massima n. 2)
In tema di riabilitazione, i termini stabiliti dall'art. 179 c.p., decorrono, nel caso di condanna all'ergastolo, dalla scadenza dei cinque anni dalla data del provvedimento di concessione della liberazione condizionale, verificandosi solo alla detta data, ai sensi dell'art. 177, comma secondo, c.p., e non a quella di emanazione del suindicato provvedimento, l'effetto estintivo al quale fa riferimento il citato art. 179 stesso codice. (In motivazione, a sostegno di detto principio, la S.C. ha, fra l'altro, rilevato che, altrimenti costituendo il regime di libertā vigilata al quale il condannato č sottoposto durante la liberazione condizionale, una prosecuzione del rapporto esecutivo, giusta quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 282/89, detta prosecuzione, con le relative limitazioni della libertā personale, risulterebbe, ex post, priva di titolo giuridico).