(massima n. 1)
Attesa l'attribuzione al P.M., nel vigente sistema processuale, del ruolo di dominus esclusivo dell'azione penale, il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni effettuate ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e, pertanto, ove a seguito di tali contestazioni si configuri un reato di competenza superiore — essendo il limite della competenza stabilito da detti articoli non per il P.M. ma per il giudice, in funzione della possibilità o meno, per quast'ultimo, di conoscere anche dell'imputazione modificata o integrata — il medesimo giudice altro non può fare se non disporre, ai sensi, indifferentemente, dell'art. 521, comma 3 o dell'art. 23, comma 1, c.p.p. (attesa, quanto a quest'ultimo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 76/1993), la trasmissione degli atti al P.M.