(massima n. 1)
La competenza per materia, nell'ipotesi cosiddetta per eccesso, č regolata dall'art. 23, comma 2, c.p.p., per il quale se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza č rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Nel procedimento relativo al giudizio abbreviato, peraltro, l'art. 441 c.p.p., che ne disciplina lo svolgimento, richiama, in quanto applicabili, solo le disposizioni previste per l'udienza preliminare, nella quale la fase preliminare attiene solo «agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti» (art. 420, comma 2, c.p.p.). Pertanto, nessuna norma faculta le parti stesse a sollevare la suddetta questione di competenza per materia, dopo che abbiano concordemente richiesto il giudizio abbreviato. Quest'ultimo, infatti, si sostanzia nella rinuncia al dibattimento e, a fortiori, alle questioni attinenti la competenza del giudice investito (della trattazione di reati appartenenti alla cognizione di un giudice di competenza inferiore). (Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva pronunciato, in sede di rito abbreviato, sui reati di cui agli artt. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 e 582, 585 c.p., di competenza pretorile).