(massima n. 1)
Poiché, ai fini della validitą degli atti e provvedimenti del giudice, occorre aver riguardo alla loro sostanza ed agli effetti che essi sono idonei a produrre, in linea con la funzione pratica ad essi assegnata, esplicitamente o implicitamente, dal legislatore, deve escludersi che sia qualificabile come «abnorme» il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 521, comma secondo, c.p.p., abbia dichiarato la propria incompetenza adottando la forma dell'ordinanza anziché quella della sentenza. (Nella specie, in applicazione di detti principi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza - asseritamente abnorme - con la quale il giudice si era dichiarato incompetente).