(massima n. 1)
Poiché le regole sulla competenza risultano tassativamente preordinate anche per il processum libertatis, qualora il giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente e facendo così regredire il processo alla fine delle indagini preliminari, cessa di essere competente anche in ordine ai provvedimenti de libertate, e ciò pure per il periodo di tempo in cui continui a trovarsi provvisoriamente nel possesso materiale degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto la legittimità dell'ordinanza del giudice del dibattimento il quale, dichiaratosi incompetente ed ordinata la trasmissione degli atti ad altro ufficio giudiziario, si era successivamente dichiarato incompetente a provvedere, nelle more di tale trasmissione, anche in ordine alla richiesta di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare).