(massima n. 1)
Quando, a seguito del proscioglimento all'udienza preliminare per una parte delle contestazioni mosse, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio sono di competenza di un giudice inferiore, il Gip presso il tribunale deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza e ordinare la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, secondo quando prescrive l'art. 22 c.p.p., ma l'ordinanza con la quale il Gip, errando, disponga direttamente il rinvio a giudizio degli imputati avanti al pretore, non è affetta da nullità, poiché, in regime di tassatività delle nullità, tale sanzione non è prevista dall'ordinamento. Tuttavia non può ritenersi a sua volta abnorme il provvedimento con il quale il pretore, rilevando la irritualità dell'ordinanza del Gip presso il tribunale ne dichiari la nullità e perciò deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione volto a far rilevare la assoluta anomalia del provvedimento.