(massima n. 1)
Il provvedimento col quale il Gip dichiara la propria incompetenza funzionale in tema di indagini preliminari relative a reati ministeriali nei confronti dei soggetti qualificati (ministri) ovvero dei concorrenti cosiddetti «laici», non č ricorribile per cassazione in base al principio di tassativitą dei mezzi di impugnazione, analogamente ad ogni altra statuizione inquadrabile nello schema di cui all'art. 22 c.p.p. che disciplina l'incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.