(massima n. 1)
Data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della perpetuatio jurisdictionis, l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitivitą solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il thema decidendum sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il simultaneus processus abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 c.p.p.