(massima n. 1)
Nella fase delle indagini preliminari, prima dell'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio può soltanto essere rilevata dal giudice, con restituzione degli atti al pubblico ministero, ma non può essere eccepita dall'indagato. Ne consegue che non rientra nei compiti del tribunale del riesame decidere questioni attinenti alla predetta competenza, avendo detto tribunale solo il potere di annullare, riformare o confermare l'ordinanza applicativa di misura cautelare, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.