(massima n. 1)
L'azione penale una volta esercitata č irretrattabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22, terzo comma, c.p.p.; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella giā instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, č preclusa la possibilitā di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrā formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice su conforme richiesta del P.M., perché presupponeva una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).