(massima n. 1)
Il conflitto di competenza cessa, tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui la competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla decisione adottata dalla Suprema Corte di cassazione, a norma dell'art. 32, comma 1, c.p.p., nella risoluzione di un diverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice: si produce, in tal senso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall'art. 29 c.p.p.