(massima n. 1)
La sentenza con la quale il giudice ordinario dichiari il proprio difetto di giurisdizione nei riguardi del giudice speciale, in tanto può determinare, ai sensi dell'art. 29 c.p.p., la cessazione di conflitto di giurisdizione, in quanto un conflitto sia concretamente insorto in conseguenza della contemporanea cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, da parte di entrambi i giudici. (Fattispecie, nella quale il Gip presso il tribunale ordinario aveva disposto, a richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza preliminare, aveva fatto notificare all'imputato e alle persone offese il relativo avviso, con la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., e comunicare al P.M. e al difensore dell'imputato il medesimo avviso, con l'avvertenza della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e produrre documenti. In tale situazione, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il conflitto, sul rilievo che le attività svolte dal Gip, rivestendo natura e funzione di atti — di regola dovuti e vincolati — meramente propulsivi del prescritto rito camerale, e perciò neutri, non comportano, di per sé soli e in assenza di altri qualificanti elementi di segno concludente, neppure implicitamente, la presa di cognizione del fatto-reato da parte del giudice delle indagini preliminari).