(massima n. 1)
Nell'attuale sistema processuale penale non č ipotizzabile alcuna ipotesi di conflitto di giurisdizione o di competenza tra giudice e P.M. Ne consegue l'inammissibilitą del conflitto denunciato tra il Tribunale di Milano e il collegio inquirente per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, previsto dall'art. 7 della L. 16 gennaio 1989, n. 1, il quale procede con i poteri che spettano al P.M. nella fase delle indagini preliminari (art. 1, secondo comma, L. 5 giugno 1989, n. 219).