(massima n. 1)
In assenza di norme specifiche attinenti l'incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza (quale risulta disciplinato del combinato disposto degli artt. 678 e 666 c.p.p.), deve farsi necessariamente riferimento alle norme di carattere generale e, segnatamente, all'art. 21 comma secondo c.p.p., secondo cui «l'incompetenza per territorio č rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 comma primo». Deve quindi ritenersi che, nel procedimento in questione, caratterizzato anch'esso da un'apposita udienza, svolta nel contraddittorio delle parti, l'incompetenza per territorio possa essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, solo in apertura dell'udienza stessa o, tutt'al pił (ove si voglia equiparare quest'ultima a una udienza preliminare), prima della sua conclusione. (Nella specie la questione di competenza era stata invece sollevata soltanto in sede di ricorso per cassazione).