(massima n. 1)
Nella fase delle indagini preliminari, prima dell'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio può essere rilevata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 22 c.p.p., ma non può essere eccepita dall'indagato. Ne consegue che non rientra nei compiti del tribunale del riesame decidere questioni attinenti alla detta competenza, avendo il medesimo tribunale solo il potere di annullare, riformare o confermare l'ordinanza applicativa di misura cautelare, in relazione ai parametri di valutazione relativi alla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta fra le varie misure possibili.