(massima n. 1)
Poiché l'incompetenza per materia č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essa č deducibile anche nella fase precedente al giudizio. (Fattispecie relativa a mancata dichiarazione di incompetenza per materia in sede di giudizio di riesame, in cui la S.C. ha dichiarato la competenza del Gip del tribunale del capoluogo di distretto, vertendosi in tema di reato previsto dall'art. 416 bis c.p.).