(massima n. 1)
L'incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione della misura stessa e nessuna preclusione sussiste, nel procedimento de libertate, al riconoscimento dell'incompetenza del Gip del tribunale non situato nel capoluogo del distretto giudiziario alla emissione di un provvedimento restrittivo per uno dei reati che, ai sensi dell'art. 328, comma 1 bis, c.p.p., è funzionalmente attribuito alla competenza del Gip del capoluogo del distretto. Il provvedimento custodiale emesso dal giudice incompetente è perciò nullo, ma la dichiarazione di nullità non ne determina la immediata inefficacia operando il principio della conservazione degli effetti e trovando applicazione l'art. 27 c.p.p. poiché a nulla rileva la circostanza che l'incompetenza funzionale sia constatata dal giudice del gravame e non direttamente dal giudice che ha emesso il provvedimento custodiale.