(massima n. 1)
L'incompetenza derivante da connessione deve essere rilevata o eccepita entro i termini fissati dall'art. 21 comma secondo c.p.p.: nell'ipotesi in cui la conoscenza del procedimento connesso avvenga successivamente alla loro scadenza, resta comunque invalicabile il termine della conclusione del giudizio di primo grado, in forza del principio generale di cui all'art. 23 c.p.p.