(massima n. 1)
L'incompetenza per territorio non può essere eccepita o rilevata d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 491 c.p.p., dopo che per la prima volta sia compiuto in dibattimento l'accertamento della costituzione delle parti. Il rinvio del dibattimento subito dopo il compimento di tale verifica a seguito della rinunzia dell'incarico da parte del difensore di fiducia è del tutto irrilevante al fine del superamento di tale limite, non essendo previsto dall'ordinamento alcun termine a difesa per la nomina di altro difensore, ma soltanto a favore del nuovo difensore nominato o designato che ne faccia richiesta.