(massima n. 1)
La valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all'art. 491 comma primo c.p.p., vale a dire subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti. Detta norma non pone solo una preclusione all'eccezione di incompetenza in fase ulteriore — con l'implicazione che non è possibile proporla in corso di giudizio per acquisizioni sopravvenute, persino se queste significhino una diversità del fatto contestato — ma anche sotto il profilo dell'irrilevanza dell'analisi di fondatezza, dell'eccezione intanto respinta, alla luce delle sopravvenienze, perché la competenza territoriale si fonda sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, potendo il legislatore limitare il rilievo d'incompetenza a questa fase a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo.