(massima n. 1)
Nel corso delle indagini preliminari, in sede di riesame non sono proponibili questioni in ordine alla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, non potendo trovare applicazione, per difetto dei relativi presupposti, le disposizioni generali dettate, in materia di incompetenza per territorio, dagli artt. 21, comma secondo, e 24 c.p.p. e non rientrando, d'altra parte, nei poteri del tribunale del riesame pronunciare l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione delle regole sulla competenza territoriale, attesa l'assenza di norme, generali o specifiche, che prevedano siffatte violazioni come causa di nullitą.