(massima n. 1)
La questione di competenza per territorio, davanti al giudice che abbia omesso di proporre il conflitto avverso la decisione del primo giudice di tardiva rilevazione dell'incompetenza, può essere proposta, nei limiti temporali di cui all'art. 21, comma 2, c.p.p., soltanto per il profilo della erroneità dell'individuazione del giudice competente e non anche per quello della tardiva rilevazione dell'incompetenza.