(massima n. 1)
Il giudice, investito della cognizione in conseguenza della sentenza di incompetenza per territorio pronunciata da altro giudice, può sollevare conflitto entro i medesimi limiti temporali riconosciuti alle parti per eccepire l'incompetenza medesima. (Nella specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto sollevato dal giudice in seguito all'espletata istruttoria dibattimentale).