(massima n. 1)
Nella fase degli atti preliminari al dibattimento il giudice può conoscere della propria competenza per materia, ex art. 21 c.p.p., ma solo sul fatto contestato che sia rimasto immutato, non avendo egli, allo stato, potuto prendere piena conoscenza del merito della causa. L'incompetenza per materia potrà essere rilevata, anche di ufficio, dal giudice, per il caso di modificazione, soltanto nel corso del dibattimento, ai sensi degli artt. 516, 517, 518, secondo comma, 521, secondo e terzo comma, c.p.p. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, il pretore nella fase preliminare era pervenuto a dichiarare la propria incompetenza non già in relazione alla ipotesi di fatto-reato contestata (ricettazione di titolo di credito di provenienza delittuosa), bensì per una ipotesi di fatti diversi da come descritto nel decreto di citazione, comunque costituente un fatto-reato previsto da una legge speciale).