(massima n. 1)
L'art. 21 c.p.p. prevede che l'incompetenza per materia può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Peraltro, alla regola dell'indiscriminata rilevabilità il legislatore ha posto due eccezioni: l'ipotesi in cui l'incompetenza sia determinata dalla connessione e quella prevista dal comma 2 dell'art. 23 c.p.p., in cui il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore (cosiddetta incompetenza per eccesso o ipercapacità). In tale eventualità l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., e cioè subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.