(massima n. 1)
La dichiarazione di incompetenza per materia può essere emessa dal giudice del dibattimento prima di ogni altra decisione, ed in particolare anche prima della decisione sulle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p. — da coordinarsi, a tale fine, con l'art. 21, comma 1, dello stesso codice — delle quali costituisce antecedente logico; un'opposta soluzione realizzerebbe infatti un inammissibile risultato, nel senso che le predette questioni verrebbero risolte da un giudice incompetente per materia. (Nella specie il ricorrente si doleva che la dichiarazione di incompetenza per materia fosse stata pronunciata dal giudice del dibattimento prima della decisione sulla prospettata eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile).