(massima n. 1)
La separazione dei processi prevista dall'art. 19 c.p.p. attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che nell'interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati (per esempio detenuti). Tuttavia, poiché per l'ordinanza che dispone la separazione dei processi non è prevista alcuna sanzione di nullità nel caso di mancata audizione delle parti, la sua impugnazione non può ritenersi consentita, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.