(massima n. 1)
Il provvedimento di separazione dei procedimenti non può ritenersi atto abnorme in quanto l'art. 18, comma primo lett. e), c.p.p. prevede la possibilità di separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale quando il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.