(massima n. 1)
Non sono abnormi il decreto del presidente della corte d'appello che autorizzi il presidente di sezione della medesima corte ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati del medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato “formerà oggetto di stralcio”, e la successiva ordinanza della corte che disponga, conseguentemente, lo stralcio. Infatti, da un lato un'astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti soggettivo e oggettivo, senza la possibilità di prendere in esame “ex officio” situazioni diverse da quella denunciata; dall'altro deve ritenersi che l'inciso “la cui posizione formerà oggetto di stralcio” contenuta nel decreto non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p. e che costituisca un semplice suggerimento del rimedio utile, per un verso, a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati e, per altro verso, a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni.