(massima n. 1)
Quando il tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, puņ disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessitą della unitarietą del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18, che esclude la separazione solo quando la riunione sia «assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti» mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall'art. 453 n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari.