(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, l'art. 491 c.p.p., stabilisce un preciso sbarramento alla deducibilità della eccezione di incompetenza, a prescindere dal momento in cui la questione stessa diviene in concreto proponibile. Ne consegue che se, nel corso dell'istruzione dibattimentale dinanzi al pretore, il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio come ricettazione risulti, invece, integrare il delitto di furto commesso in diversa circoscrizione, il giudice non può spogliarsi del processo per incompetenza, ma deve procedere, previa contestazione da parte del P.M., a norma dell'art. 516 c.p.p.