(massima n. 1)
In caso di competenza per connessione, ai fini della individuazione del giudice competente avendo riguardo al giudice competente per il reato pił grave (articolo 16, comma 1, del c.p.p.), non si puņ procedere attraverso il ricorso alle regole suppletive di cui all'articolo 9 del c.p.p. se non quando, fra i reati connessi, non se ne individui alcuno (procedendo in ordine decrescente di gravitą) di cui sia individuabile il luogo di consultazione, che va comunque privilegiato.