(massima n. 1)
In ipotesi di reati connessi, agli effetti della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p., ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato pił grave secondo le regole oggettive dettate dagli artt. 8 e 9, comma 1, c.p.p., giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato successivamente pił grave fra gli altri reati connessi. Quando non sia possibile individuare, secondo le dette regole, il luogo di commissione per nessuno dei reati connessi, la competenza spetterą al giudice competente per il reato pił grave in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 c.p.p.