(massima n. 1)
Pur essendo la connessione, nel sistema vigente codice di procedura penale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, ciò non comporta che essa, nelle fasi procedimentali anteriori a quella del giudizio, dia luogo alla operatività del principio della perpetuatio jurisdictionis. Pertanto, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima della chiusura della fase delle indagini preliminari — come nel caso in cui sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi — non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione.